STATUTO DI ORGANISMO DI PROMOZIONE SOCIALE
BANCA DEL TEMPO DI FAENZA
(Approvato dall’Assemblea del 26/3/2013)
TITOLO I
ART. 1 - Denominazione - sede
E’ costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice civile, un organismo di promozione sociale, che assume la denominazione “Banca del Tempo di Faenza”, di seguito chiamata BdT.
La Bdt ha la sede legale in Faenza, Via Cavour, 37 e la sua durata è illimitata.
TITOLO II
ART. 2 – Scopo - Oggetto
La BdT di Faenza è un organismo che non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale.
Essa si prefigge il fine di sviluppare le relazioni umane attraverso lo scambio di tempo in servizi e saperi.
La BdT è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.
La Bdt opera in maniera specifica con prestazioni occasionali ed ha per scopo l’elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l’attuazione di iniziative socio educative, culturali e ricreative.
Lo spirito e la prassi della Bdt trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l’associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.
Per perseguire gli scopi sociali la Bdt in particolare si propone:
di stabilire rapporti personali capaci di educare e far crescere i cittadini in situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale;
di avere attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio;
di promuovere iniziative atte a favorire l’offerta di tempo a chi chiede tempo, al servizio delle persone in condizioni di necessitò o assistenza per visite ospedaliere, per visite domiciliari, per accompagnamento di bambini, per piccoli lavori domestici, disbrigo di pratiche burocratiche e simili, aiuto nella preparazione di pasti per altre persone;
di promuovere e attuare studi e ricerche di altre iniziative per lo sviluppo e la formazione delle persone e per l’individuazione di strumenti per l’utilizzo del tempo;
di identificare e promuovere attività lavorative da utilizzare a favore di persone in condizioni di necessità di assistenza e sollecitare norme ed iniziative concrete per la realizzazione e lo sviluppo dei principi dell’assistenza delle persone in condizioni di necessità e dei minori;
di svolgere attività di segretariato sociale e simili.
La BdT si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
La BdT potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa.
La BdT potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.
La BdT è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.
TITOLO III
ART. 3- Soci
Il numero dei soci e’ illimitato.
Possono essere soci della BdT le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.
È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
ART. 4
Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi della BdT.
L’ammissione è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro le cui decisioni è ammesso appello all’Assemblea dei Soci.
Dopo l’accettazione della domanda, al contemporaneo versamento della quota associativa, definita annualmente in ore, verrà rilasciata la tessera sociale e effettuata l’iscrizione nel libro soci. A partire da questo momento il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio.
ART. 5
La qualifica di socio da’ diritto:
- a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell’Associazione;
- a godere dell’elettorato attivo e passivo.
I soci sono tenuti:
- all’osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento del contributo associativo annuale in ore.
ART. 6 - Recesso - Esclusione
La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.
ART. 7
Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera sociale e la cancellazione dal libro soci.
L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della BdT; che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi della BdT;
che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, alla BdT;
Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata.
L’esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.
ART. 8
Le deliberazioni prese in materia di esclusione e recesso devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera
TITOLO IV
ART. 9 - Risorse economiche - Fondo Comune
La BdT trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
quote e contributi degli associati in ore;
contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;
altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale
Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dalla BdT, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
ART. 10 - Esercizio Sociale
L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico finanziario da presentare all’Assemblea degli associati per l’approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
TITOLO V
ART. 11 - Organi dell’Associazione
Sono organi della BdT:
a) l’Assemblea degli associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
ART. 12 - Assemblee
L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
Essa è l’organo sovrano della BdT e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.
ART. 13
L’Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione della BdT e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell’Assemblea straordinaria.
In particolare sono compiti dell’Assemblea ordinaria:
elezione del Consiglio direttivo;
approvazione del rendiconto economico-finanziario;
approvazione dei programmi dell’attività da svolgere;
approvazione di eventuali Regolamenti;
deliberazione in merito all’esclusione dei soci.
ART. 14
L’assemblea, di norma, e’ considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione nominando i liquidatori.
ART. 15 La convocazione dell’Assemblea viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo e pubblicizzata mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.
Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico - finanziario.
L’assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se nominato) o da almeno un decimo degli associati.
In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.
In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e’ regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto.
In seconda convocazione, l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e’ regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati.
Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa in ore e con una anzianità maturata di tre mesi.
Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.
Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.
L’ assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza semplice dei soci presenti o rappresentati mediante delega sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento della BdT, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati.
ART. 16 L’assemblea e’ presieduta dal Presidente della BdT ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall’assemblea stessa.
La nomina del segretario e’ fatta dal Presidente dell’assemblea.
Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare del verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e sono disponibili per la visione ai soci.
Presidente: in casi di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.
TITOLO VI
ART. 17 - Scioglimento
Lo scioglimento della BdT deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento della BdT l’eventuale fondo cassa verrà destinato al Comune di Faenza con specifiche destinazioni di attività sociali.
ART. 18 - Clausola compromissoria
Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo della BdT, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.
L’arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell’arbitro sarà decisa dal Consiglio Direttivo.
ART.19 - Norma finale
Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.